ISEE DISABILI: perchè il TAR ci ha dato ragione

Con la consulenza Chiara Bonanno

Come mai il tribunale del Tar del Lazio accettato il nostro ricorso sull’ISEE? È stato per caso annullato l’articolo 5 del decreto Salva Italia del governo Monti? In realtà non è affatto così non è stato annullato l’articolo 5 del decreto Salva Italia.

L’articolo 5 del decreto Salva Italia è stato creato dal governo per stanare gli evasori. Di che tipo di evasori trattiamo?

  • I dipendenti che ricevono un ragguardevole stipendio da uno Stato estero, come quelli del Vaticano
  • I dipendenti delle ambasciate
  • Chi ha lavorato all’estero e ha percepito e percepisce una pensione del paese estero dove ha lavorato.
  • Altri cittadini Italiani che percepiscono rendite, vitalizie o stipendi da Nazioni estere.

Molto probabilmente questa tipologia di persone aveva un ISEE uguale a zero, perché tali somme per accordi internazionali sono esenti da imposizione dallo stato italiano quindi, di fatto non se ne sapeva nulla. Quindi potevano accedere gratuitamente a qualsiasi prestazione data in favore dei più bisognosi, dalle abitazioni con affitto agevolato alle riduzioni ed esenzioni di tutti i servizi compreso quelli di natura socio – assistenziale.

Era invece più che acclarato che l’art. 5 riguardava quegli “elementi di ricchezza patrimoniale” (art.5 del Salva Italia) che, lo si diceva molto chiaramente, dovevano stabilire realmente il reddito delle persone che chiedevano il supporto sociale.

Si parlava di “reddito” e di “elementi di ricchezza” di somme che non potevano emergere proprio in virtù della loro esenzione IRPEF.

La sentenza lo ripete più e più volte che “non si spiega” come sia potuto succedere che le somme date a titolo COMPENSATORIO (ovvero date per compensare/correggere una indubbia condizione di svantaggio fisico, sociale ed economico) o RISARCITORIO (ovvero somme percepite per risarcire anche se solo in parte gravi danni fisici subiti nello svolgimento del proprio dovere) siano state equiparate a forme di “reddito” o  “elementi di ricchezza”, quali : .

  • La pensione di invalidità, erogata per chi supera una certa percentuale d’invalidità e percepisce un Irpef personale non superiore ai 16.532,10 euro (L. 118/1971).
  • L’indennità di accompagnamento. La legge  18/1980 dice testualmente: “è concessa un’indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione (ndr. compensativo), a totale carico dello Stato”
  • L’assegno di cura, i contributi per la vita indipendente o per l’assistenza domiciliare indiretta sono erogati per sostenere l’onerosa spesa assistenziale che richiede una persona con grave disabilità.
  • I contributi per il trasporto e qualsiasi contributo che permetta alla persona disabile di accedere a tutte quelle attività (scuola, lavoro, terapie, ecc.) che lo mettano allo stesso livello degli altri cittadini.

NOTA BENE: TUTTE QUESTE SOMME SONO EROGATE DALLO STATO ITALIANO, QUINDI NON POSSONO ESSERE EVASE.

Come diceva un noto giornalista di alcuni anni fa “LA DOMANDA NASCE SPONTANEA” come e perché si è deciso di travisare in maniera così vessante l’art. 5 nato per fare emergere i grandi evasori?

Non sarà, forse, che “sparando sulla croce rossa” si sarebbe creata quell’indignazione popolare che avrebbe permesso di cancellare l’art. 5 e, quindi, favorire l’evasione fiscale?