TAR di Palermo: Limitare l’assistenza è un danno esistenziale

Autore: Eleonora Campus

La sentenza 12 aprile del 2012, n. 755 del TAR di Palermo ha catturato la mia attenzione. Si tratta di un giudizio importante perché per la prima volta è stato riconosciuto che in caso di tagli alle prestazioni di assistenza ad  una persona con disabilità,  gli Enti devono  risarcirla per   “danno esistenziale” prima ancora che per  “danno biologico” cioè quello che lede la sfera psico-fisica della persona.  Ma allora cosa è questo danno esistenziale e perché è tanto importante soprattutto per le persone con disabilità?

1.1. Le persone con disabilità e il diritto all’esistenza: le capacità, le attività e la personalità

Il danno esistenziale rientra nei diritti della persona umana tutelati  dalla Costituzione ed  è la lesione del diritto al libero svolgimento e alla possibilità  di ampliare  ogni attività umana. Più precisamente si dice che è il diritto al “dispiegamento” di ogni attività umana. Il termine “dispiegarsi”  mi piace molto di più:   mi fa pensare a un gabbiano che “allarga” le ali e che vola libero.   Inoltre, questo tipo di danno è anche la lesione alla libera espressione  della personalità di ognuno.

Riconoscere il diritto all’assistenza  come un  diritto che se violato rientra nel  risarcimento del danno (non patrimoniale)  di tipo esistenziale (sent. 12 aprile del 2012, n. 755 del TAR di Palermo), significa stabilire che questo danno incide su valori costituzionali strettamente legati alla libertà individuale di “fare” (dispiegamento delle proprie attività)  e di “essere” (espressione della propria personalità). Significa, perciò,  rendere concreto un cambio di modello che sposta   l’attenzione proprio sulla libertà individuale come valore sociale e fondamento della qualità della vita di ognuno che secondo le proprie capacità (intrinseche e diverse in ogni persona) sceglie come preferisce vivere. E dato che tutto questo è la base  della Convenzione Onu delle persone con disabilità(ratificata in Italia con legge 18 del 2009), attraverso le Corti  si può iniziare a rendere effettivo il “diritto alla libertà individuale” e a ripensare in  concreto a quelli che devono essere i diritti umani fondamentali di ogni persona.

Si può senza dubbio  premettere che rispetto alle persone con disabilità, almeno in parte, la  sent. 12 aprile del 2012, n. 755 del TAR di Palermo  ci parla di vita, di libertà, di diritto all’assistenza, e di capacità (compresa quella di  lavorare).

Vediamone allora i punti di forza ed  i molti spunti che vi ho intravisto oltre all’aspetto principale ed  importante del risarcimento per danno all’esistenza che, in altre parole, consiste in un vero e proprio sconvolgimento degli equilibri della vita di una persona. Ma osserviamone   anche i punti di debolezza che comunque  rimandano a sentenze successive (vedi sent. del 22/01/2014, RG. n. 761/2013 del Tribunale Civile di Ascoli Piceno; vedi sentt. n.  154-156-157 del 2015 TAR Piemonte) ove appaiono affrontati e in parte meglio chiariti se pur con contraddizioni e punti non risolti come  ho evidenziato negli articoli “assistenza e discriminazione: un passo avanti ma non abbassate la guardia” e cfr. in   “Assistenza domiciliare professionale: un diritto garantito a metà e non sempre”.  Pertanto, è significativo riprendere questa sentenza ad oggi e rianalizzarla guardando indietro ed in avanti.

1.2 Il caso

Nell’ottobre 2011, un uomo affetto da tetraplegia ha impugnato un provvedimento dell’Assessorato siciliano alla Salute attraverso il quale si stabilivano sia i criteri per l’assegnazione dei contributi per l’assistenza alle persone con disabilità grave, sia  i provvedimenti temporanei a riguardo poiché, tutti questi atti, lo escludevano dalla possibilità di ricevere qualunque tipo di erogazione.  L’uomo non aveva  ricevuto né comunicazioni, né altri contributi da parte della Pubblica Amministrazione (PA). Perciò si era rivolto al Tribunale, che – con sentenza parziale n. 1881 del 27.10.2011 –  accoglieva  l’illegittimità del comportamento della Pubblica Amministrazione la quale, non provvedendo a pronunciarsi rispetto alle richieste dell’interessato (cd. silenzio inadempimento della PA),  era venuta meno ad un preciso obbligo di legge.

Di conseguenza, la Corte  aveva ordinato all’amministrazione regionale e al comune di provvedere a concludere entro venti giorni il procedimento di determinazione ed erogazione di quanto dovuto al ricorrente. Secondo il Tribunale l’enorme ritardo derivato dal comportamento degli Enti Locali nell’erogazione del contributo legato all’assistenza individuale dell’uomo,  è un danno (non patrimoniale)  biologico (cioè alla salute)  che  questi devono  risarcire  (ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 104 del 2010).

Ma, ancor più importante, è che  la  sezione TAR  di Palermo ha anche  disposto che  se alle persone con  grave disabilità gli enti locali tagliano la prestazione dell’assistenza domiciliare che è un diritto minimo indispensabile e importante,  ci si trova di fronte a una vera e propria  «riduzione indebita» (quindi un abuso).  e il risarcimento lo devono dare  anche per aver cagionato  «un danno (non patrimoniale) esistenziale» che, come già detto precedentemente, è la lesione della libertà individuale di “fare” e di “essere” . Dunque,  si tratta di un danno che incide su diritti fondamentali inviolabili che vanno “oltre” e sono “diversi” dalla sfera della salute tradizionalmente intesa. Vediamo di seguito quali sono questi diritti, le norme a loro tutela e le motivazioni del TAR.

1.3 L’importanza del risarcimento per danno esistenziale

L’obbligatorietà per la Pubblica Amministrazione al risarcimento del danno esistenziale a causa del suo “comportamento inadempiente”,  costituisce un precedente importante perché  (nonostante la somma ammonti a soli 10mila euro, dei quali  5mila a carico della Regione e 5mila a carico del Comune palermitano) la Corte ha  riconosciuto che questo ha comportato  l’incidenza sui “diritti costituzionali inviolabili della persona”  (in questo caso con disabilità) come anche, continua la Corte,  su quelli “della salute e della dignità umana del disabile” (cfr. sent. 12 aprile del 2012, n. 755 del TAR di Palermo).

Nello specifico dal grave quadro clinico dell’uomo,  attestato da una  certificazione medica prodotta dallo stesso,  emerge chiaramente che la drastica riduzione dell’assistenza domiciliare da un lato ha inciso sul suo stato di salute  cagionandogli  un danno psico-fisico (con il manifestarsi di depressione e lesioni da decubito). Dunque,  ci si trova di fronte al cd. “danno biologico” che è  la lesione dell’interesse, costituzionalmente garantito, all’integrità fisica  e psichica della persona e  che comporta  anche una compromissione delle attività vitali del soggetto. Dall’altro lato, però,  tale certificazione mostra che questo tipo di danno – che pure c’è stato – è minimo rispetto alla maggiore compromissione sia dell’aspetto relazionale/esistenziale della vita del ricorrente che  di quello  delle sue “normali attività realizzatrici” e cioè, di tutte quelle attività pratiche (del fare) e  di relazione con gli altri (possibilità di essere se stessi esprimendo la propria personalità nonché socialità) in cui  ogni persona nella vita quotidiana  realizza se stessa. In altre parole, si tratta di tutte quelle normali attività giornaliere che la persona vorrebbe fare ma che alcuni (come le persone con disabilità e in questo caso il ricorrente)  a causa della propria  condizione  non ce la fanno a fare. Riducendo indebitamente e drasticamente le prestazioni di assistenza dunque, la Pubblica Amministrazione ha compromesso e di fatto negato  all’uomo la possibilità di compiere le proprie “attività realizzatrici” nella sfera della propria esistenza. Ne è conseguita per l’interessato  una “sofferenza morale” “inevitabilmente collegata a tutto questo” (cfr. sent. 12 aprile del 2012, n. 755 del TAR di Palermo).

Per tale motivo la Corte ha riconosciuto al ricorrente il risarcimento del  cd. “danno esistenziale” in misura anche maggiore di quello “biologico” che invece è collegato al tradizionale concetto del “diritto alla salute” sotto l’aspetto psico-fisico se pur prevede che ci debba essere anche una compromissione “attività vitali” perché sussista.

Ma a  ben vedere anche lo sconvolgimento della vita quotidiana di una persona e la collegata sofferenza morale, da cui deriva il danno esistenziale, non è forse qualcosa che coinvolge comunque la salute di una persona intesa in senso più ampio….? ……Si può allora affermare che la libertà individuale di  “fare” e di “essere”  coinvolge la persona in un tutt’uno …?…La riposta è si: occorre uscire dall’ottica ingannevole della scissione di ogni aspetto corporale, psichico, esistenziale e relazionale della persona. Anche l’emarginazione condiziona lo stato di salute.  Questa  separazione non è altro che uno  strumento (i classici tagli lineari alle prestazioni rivolte alle persone con disabilità) per negare  il diritto alla libertà individuale – e dunque il diritto alla libera scelta – delle persone rispetto a tutto ciò riguarda la preferenza di come, dove e con chi  vivere la propria vita.

1.4. L’importanza “fondamentale” delle prestazioni assistenziali e l’inversione dell’obbligo di provare l’abuso

La Corte, come già detto in precedenza,  ha stabilito la  compromissione sia della sfera psico-fisica del ricorrente che di quella di tutte le attività che lo stesso avrebbe voluto  svolgere nella sua vita quotidiana. Tale conclusione è avvenuta non solo per “presunzione” ma anche sulla base di una certificazione medica prodotta dall’interessato proprio  per  «l’importanza fondamentale» delle prestazioni assistenziali  volte a  garantire «la salute psichica» dell’uomo e «il mantenimento di un livello accettabile di integrazione sociale»  (cfr. sent. 12 aprile del 2012, n. 755 del TAR di Palermo).

Il riconoscimento anche del danno esistenziale  quindi,  è importante perché dimostra che quando si parla di assistenza si toccano una moltitudine di aspetti della vita della persona. Non si tratta di un solo di un  “diritto all’assistenza”in se e per se ma si stabilisce che  la mancanza di  finanziamenti pubblici destinati a  garantire la “vita” e “l’indipendenza”  di una persona con disabilità grave, incide “sui diritti costituzionali inviolabili della persona”, compresa la sua dignità,  perché volti ad  un servizio pubblico essenziale  per la sua esistenza in senso ampio.

Inoltre,  la Corte sulla base degli elementi acquisiti agli atti  – come anticipato sia “avvalendosi delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni” ma anche sui documenti concreti come la certificazione medica , le testimonianze ecc –   ha “motivatamente ritenuto” non necessario disporre l’accertamento medico legale a fondamento della sua decisione   (sulla base dellaCassazione Civile, SSUU, 11.11.2008 n. 26972 e della  Cass. Civ., Sez. III, 20.9.2010, n. 19851)     per la quantificazione del danno biologico comprensivo anche del danno esistenziale  e dunque, di quello morale e da lesione  delle “attività realizzatrici”della persona.

Se è indubbiamente importante che la facoltà del Giudice di non ricorrere al medico legale significa non gravare il ricorrente di un peso rispetto al dover ulteriormente provare la sua posizione, vorrei comunque  fare una riflessione. L’uomo con disabilità nell’intentare il giudizio,  ha dovuto seguire  il principio giuridico generale secondo il quale chi vuole dimostrare l’esistenza di un fatto ha l’obbligo di fornire le prove per l’esistenza del fatto stesso. Il ricorrente ha perciò dovuto sopportare a monte  il peso della prova  producendo una dettagliata certificazione medica ospedaliera sia sul  suo stato di salute (psico-fisico) nonché sui  suoi equilibri esistenziali. In aggiunta, l’interessato ha  anche fornito testimonianze a supporto di quanto documentato e di quanto dichiarato.  A seguito di tutto quanto acquisito, come già accennato, il Giudice ha preso la sua decisione poggiandosi sul principio della “presunzione relativa” di responsabilità (in questo caso della Pubblica Amministrazione)  –  rispetto al danno cagionato all’uomo –  attraverso il qualesi inverte l’onere della prova.  Questo vuol dire che la persona con disabilità non ha dovuto provare ulteriormente il fondamento della sua pretesa (infatti come già detto  il Tribunale ha ritenuto fosse superfluo  un accertamento medico legale in tal senso) e che si “inverte” la posizione probatoria dando alla controparte (in questo caso l’Ente Pubblico)  la possibilità  di “provare il  contrario”  (art. 2728 c.c.) e cioè, di non aver commesso omissioni  e cagionato il danno biologico ed esistenziale.  In tal modo si è vuole  raggiungere una condizione di  “equilibrio” tra le parti in contraddittorio.

Innanzitutto, quando si parla di casi che coinvolgono così ampiamente tutti gli aspetti della vita di una persona,  l’”equilibrio” tra le parti sembra difficile da accettare se la controparte è una Pubblica Amministrazione dominante che attraverso un comportamento omissivo ha sconvolto la vita di una persona bisognosa di supporto. Inoltre, tutte le prove e le testimonianze che l’uomo ha dovuto fornire, sono ancora una volta la dimostrazione che le persone con disabilità sono continuamente e vessatoriamente sottoposte al peso della prova  per tutto l’arco della vita e (come se fosse la prima volta o come se ci si trovasse di fronte al cd. falso invalido che tanto piace menzionare all’informazione di propaganda) attraverso accertamenti e riaccertamenti.  Quindi, il ricorrente (a mio parere) ha dovuto dimostrare “ancora una volta” qualcosa che invece avrebbe dovuto essere noto, anche perché le prestazioni sono erogate da quella Pubblica Amministrazione che dovrebbe avere la sua storia clinica e personale.

Tornando agli elementi acquisiti comunque, la Corte ha con ogni evidenza potuto appurare sia la sussistenza di un danno che del nesso di causalità tra esso e la condotta illegittima (cioè il ritardo) della PA.

1.5 L’esistenza del “non autosufficiente”: alcuni passaggi importanti dalla Sentenza Palermitana anche  alla luce di sentenze successive di altri Tribunali. Dal superamento del tradizionale concetto di malattia alla capacità lavorativa

Come già scritto precedentemente, dalla certificazione medica prodotta dal ricorrente,  il TAR ha potuto verificare  la sua grave condizione. In particolare, che  l’uomo dipende completamente da persone esterne, ha bisogno di assistenza continua e specializzata per la cura personale, la terapia riabilitativa, il suo posizionamento nella sedia a rotelle o a letto, così come per lo svolgimento ditutte le attività quotidiane o delle attività lavorative. Ma nel documento è anche dettagliatamente  attestata la ripercussione psico-fisica e  lo stato di sofferenza morale a cui è stato sottoposto. Si legge: “dal gennaio 2011 il paziente non ha potuto usufruire di un adeguato livello di assistenza, con marcate ripercussioni sul suo stato di salute fisico e psichico. In atto, il paziente presenta un disturbo depressivo relativo alla situazione di stress personale, familiare a lavorativo, con marcata retroattività ansiosa, cioè effetto dell’ansia anche in un tempo precedente a quando si verifica un fatto, fenomeni di somatizzazione, irritabilità e “labilità emotiva” (ossia, ogni minima emozione turba profondamente il paziente) e grave deflessione (cioè deviazione) del tono dell’umore con ideazione di rovina e tendenza al pianto (vale a dire, senso catastrofe). Altresì il paziente presenta complicanze legate all’immobilità e al non adeguato mantenimento delle posture e della posizione in carrozzina, quali lesioni da decubito di II grado in serie sacrale e al livello delle prominenze ossee delle mani” (cfr sent. 12 aprile del 2012, n. 755 del TAR di Palermo).

Partendo dalla certificazione medica e guardando alla decisione della Corte  di Palermo, troviamo  un’ aspetto che verrà riconosciuto successivamente dal Tribunale Civile di Ascoli Piceno con sent. del 22/01/2014, RG. n. 761/2013: il risarcimento deve coprire la sfera economica, fisica e morale della persona laddove la decisione degli Enti Pubblici ha avuto un impatto patologico sulla sfera psico-fisica e morale della persona.  La sentenza del 2014 del Tribunale Marchigiano poi, riconosce specificatamente il “risarcimento per stress” e collega questo impatto negativo psico-fisico  alla mancata erogazione di un particolare tipo di assistenza,  quella indiretta,  fornita attraverso una persona scelta dell’interessato.  In quel caso però parliamo di servizi rientranti nell’area sociale e, dunque, non garantiti in modo uniforme su territorio nazionale. Perciò l’importanza della sentenza marchigiana sta nel fatto che,  più  in generale, Il Tribunale di Ascoli ha riconosciuto la presenza di una discriminazione (rendendo effettiva la legge 67/2006 che tutela le persone con disabilità in tal senso) ogni volta che all’interessato non vengano erogati dei “servizi sociali” rispondenti alle sue specifiche esigenze.

Nonostante le criticità di questa sentenza (già evidenziate cfr. in “assistenza e discriminazione: un passo avanti ma non abbassate la guardia”, partendo da quella di Palermo e collegandole, appare evidente ancor di più che la persona è un’unica entità che comprende psiche (anima per chi crede) e corpo.  Aspetti che interagiscono tra loro. Dunque la disabilità deve essere sganciata dal classico concetto di “malattia” ma ampliarsi ad altre sfere che riguardano aspetti dell’esistenza della persona, della sua sfera psico-fisica  fino ad arrivare ad una vera e propria discriminazione oltre al danno (vedi sent. del 22/01/2014, RG. n. 761/2013 Tribunale Civile di Ascoli e sent. 154-156-157 Tar Piemonte del 2015). E il venir meno di certe prestazioni, come quelle assistenziali, crea delle problematiche che vanno ben oltre il semplice “diritto all’assistenza”: ce lo dicono proprio le sentenze delle Corti nei vari casi di specie affrontati.

Ma allora, sorge una domanda: se il concetto di salute è ampio,  prende di nuovo corpo l’idea  che “queste prestazioni non devono essere sacrificate da politiche di bilancio” come stabilito dal Tribunale Civile di Ascoli con la sent. del 2014 e dal TAR della Regione Piemonte con le sentt.  del 2015 (crf. in “assistenza e discriminazione: un passo avanti ma non abbassate la guardia”  e cfr. in  “Assistenza domiciliare professionale: un diritto garantito a metà e non sempre”).

Tuttavia,  mentre la sent. del Tribunale marchigiano  ha delle ombre e non   obietta il fatto che le prestazioni assistenziali derivano dall’area sociale di competenza degli Enti Locali, con il  TAR Piemontese si fa un ulteriore passo avanti perché, seppure il giudizio finale  rientra nei limiti di una normativa nazionale che nel tempo  ha già  indebolito la garanzia  di questi diritti fondamentali,  si riapre e affronta la questione che  gli interventi assistenziali devono essere garantiti dal servizio sanitario nazionale (LEA: Livelli Essenziali delle Prestazioni) e non rimessi alla discrezionalità degli Enti locali (cfr. in  “Assistenza domiciliare professionale: un diritto garantito a metà e non sempre”).

Tornando al giudizio del TAR di Palermo:  che il tradizionale concetto di malattia “può” e “deve” essere superato ce lo dice un altro passaggio del certificato medico prodotto dal ricorrente. Nel documento si attesta che tra le attività di vita dell’interessato, è stata compromessa anche quella “lavorativa”. Confermare ciò a livello giuridico è un passo importantissimo. Della circostanza che l’uomo lavorasse poi, la Corte ha acquisito anche l’elemento delle testimonianze. Dunque, il punto fondamentale è: l’incapacità di una persona di compiere autonomamente atti di vita quotidiana, anche nei casi più gravi non può essere collegata necessariamente a un’ estesa e blindata  “incapacità lavorativa”.

Il pregiudizio può essere superato ricordando all’infinito  che la persona con disabilità non rientra in un modello standard . Nella tipologia delle persone cd. non autosufficienti rientrano persone con esigenze diverse che hanno bisogno di cure per tutto l’arco della vita o che si devono inserire nella vita quotidiana come chiunque altro. L’unica cosa che le accomuna è che tutte hanno bisogno di supporto nella vita quotidiana – ognuno per la sua specifica esigenza – compreso l’uscire di casa, non restare segregati, e  coltivare l’aspetto umano e relazionale verso il modo esterno nonché raggiungere e vivere il proprio ambiente lavorativo per chi può far conto su tale capacità anche in situazioni considerate gravi per altri aspetti. Nel caso specifico il ricorrente è laureato (nella sentenza stessa viene definito Dott.) e ha messo ha frutto la sua risorsa immateriale (supportato dagli ausili giusti che la tecnologia mette a disposizione) per poter lavorare e cioè, la sua capacità intellettiva.  Riducendogli drasticamente l’assistenza all’uomo è stato impedito anche di svolgere – tra le altre – le proprie attività lavorative.

Il pregiudizio della disabilità (media o grave/gravissima)  legata a incapacità lavorativa poi, mi porta a porre una domanda e a fare una ulteriore considerazione: il danno esistenziale alla persona con disabilità laddove non viene riconosciuta questa capacità solo perché “disabile” (nonostante la si abbia) può essere imputato anche a certi “professionisti” che orientano gli interessati in percorsi di categoria omologanti …? ……Io penso proprio di si dato che chi ricopre certi ruoli non può in nessun caso partire da un’ottica cosi pregiudizievole e influire con ripercussioni gravi  sulle vite delle persone con disabilità. Peccato che solo da tempi recenti,   a livello giuridico,  si ha  consapevolezza del “danno esistenziale”, cosi come isolati ricorrenti che lo invocano. Però ci sono sempre stati  gli ostinati, che nel proprio piccolo hanno abbattuto col “fare” le certezze di certi personaggi.  Mi piace pensare che oggi, se qualcuno  dovesse operare in maniera pregiudizievole, lo si potrebbe denunciare per “danno esistenziale” .

In ultimo un’altra considerazione (oltre al superamento del pregiudizio diffuso dell’incapacità lavorativa di alcuni) va sottolineata: la persona con disabilità non è solo “consumatrice di welfare” ma può essere anche “produttrice di welfare”.

1.6 L’ «incidenza sui diritti inviolabili della persona: dalla normativa nazionale a quella internazionale

1.6.1 La dignitĂ  umana, i diritti fondamentali, le libertĂ  e il danno: dalla normativa alle Corti

Il giudizio del TAR di Palermo collega in maniera concreta il diritto all’assistenza ai valori più alti sia dell’ordinamento nazionale che internazionale. La mancata erogazione di tali prestazioni dunque – partendo dalla  nostra normativa – ha comportato l’«incidenza sui diritti costituzionali inviolabili della persona, della salute e della dignità umana del disabile» (cfr. sent. 12 aprile del 2012, n. 755 del TAR di Palermo).   Nell’affermare ciò, la Corte fa riferimento ai diritti di cui all’art. 32 della Costituzione “diritto alla salute”, art. 38 Costituzione: “diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”, Art. 2 Costituzione  “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

Ma, basandosi sulla sent.  Cass. Civ., Sez. III, 12.12.2008 n. 29191,    prosegue allargando agli ordinamenti internazionali e sottolineando che i  diritti inviolabili  sono ribaditi dalla Carta di Nizza, come anche  dal Trattato di Lisbona, dalla Carta dei Diritti fondamentali dell’Ue, dallaConvenzione europea dei Diritti dell’uomo, e  dalla Convenzione dell’Onu sui diritti delle persone con disabilità. Nel caso specifico del ricorrente, la Corte  – sempre basandosi sulla sentenza della Cassazione Civile “autonomia ontologica del  danno morale  a prescindere dalla quantificazione del danno biologico” – , delinea un ponte tra l’ordinamento nazionale e quello internazionale, e sottolinea che il diverso bene protetto  “attiene ad un diritto inviolabile della persona (la sua integrità morale)”. In altre, parole si parla  dell’ integrità morale come un diritto inviolabile, che se leso costituisce un  danno all’esistenza della persona da considerare a se stante  rispetto al danno biologico  (salute psico-fisica).

1.6.1.2 La dignitĂ  umana: analisi in dettaglio della normativa di riferimento alla luce delle sentenze

In dettaglio e conformemente alla  sentenza   Cass. Civ., Sez. III, 12.12.2008 n. 29191  dunque,  anche il TAR specifica che: l’articolo 2 della Costituzione deve essere letto in correlazione con la Carta di Nizza all’art. 1 (La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata), ma anche con ilTrattato di Lisbona, ratificato dall’Italia con L. 2 agosto 2008, n. 130. Tale Trattato riguarda anch’esso la dignità umana, ma anche il diritto alla libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia e – in particolare –  rafforza anche i diritti delle persone con disabilità nell’UE.

L’articolo 2 della Cost. poi, va letto anche in relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite che cala i diritti umani e le libertà fondamentali nella realtà specifica delle  persone con disabilità . Tali diritti sono quelli di tutti gli altri, la Convenzione però li contestualizza e mira a renderli cogenti. In particolare l’ art. 1, c. 1 ne definisce lo scopo e cioè, quello di  promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, come anche il rispetto per la loro intrinseca dignità; così come  anche  l’art. 4 c. 1: mira a “garantire e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo sulla base della disabilità”  adottando “ (…)  tutte le misure, incluse quelle legislative, idonee a modificare o ad abrogare qualsiasi legge, regolamento, consuetudine e pratica vigente che costituisca una discriminazione nei confronti di persone con disabilità” – lt. b) –  e tenendo conto “ della protezione e della promozione dei diritti umani delle persone con disabilità in tutte le politiche e in tutti i programmi” – lt. c) – astenendosi  “dall’intraprendere ogni atto o pratica che sia in contrasto con la presente Convenzione ed a garantire che le autorità pubbliche e le istituzioni agiscano in conformità con la presente Convenzione” – lt. d). Inoltre, la garanzia dei diritti e delle libertà deve avvenire anche adottando “ tutte le misure adeguate ad eliminare la discriminazione sulla base della disabilità da parte di qualsiasi persona, organizzazione o impresa privata” – lt. e);

Una tale lettura integrata – normativa nazionale e normativa internazionale nonché sentenze delle Corti – rispetto alla persona  “colloca la Dignità umana come la massima espressione della sua integrità morale e biologica” (crfr.  Cass. Civ., Sez. III, 12.12.2008 n. 29191   e sent. 12 aprile del 2012, n. 755 del TAR di Palermo). La  Corte di Palermo – a mio avviso –  in concreto  supera la diatriba se il danno morale sia collegabile al danno all’immagine, al decoro e alla dignità della persona (pretium doloris). Dalle sentenza del 2012  emerge con chiarezza che il danno cagionato  al ricorrente ha investito ognuno di questi aspetti sia nella sfera della sua persona che negli equilibri della sua vita quotidiana dai quali è conseguito un danno morale.

Inoltre, come stabilito dalla Corte di Cassazione,  la  valutazione del danno morale – come già accennato autonoma rispetto alla diversità del bene protetto – avviene contemporaneamente alla lesione del diritto alla salute  perciò “deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravita’ del fatto” e il valore dell’integrità morale NON  deve essere considerata   una quota minore del danno alla salute (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 12.12.2008 n. 29191; Cass. 19 agosto 2003 n. 12124; Cass. 27 giugno 2007 n. 14846;  SU 11 novembre 2008 n. 9672 – punto 2.10).  Anche su questo il TAR Palermitano è andato oltre: non solo il danno  morale (conseguito a da quello esistenziale), non è stato considerato “minore” rispetto a quello alla salute tradizionalmente intesa. Addirittura la lesione dell’aspetto relazionale/esistenziale e morale ha superato la considerazione e l’incidenza di quello biologico.

1.6.1.3 L’autonomia, l’inserimento sociale e professionale, la partecipazione

Partendo sempre dalla Costituzione Italiana, e rispetto all’«incidenza sui diritti costituzionali inviolabili della persona, della salute e della dignità umana del disabile» (cfr. sent. 12 aprile del 2012, n. 755 del TAR di Palermo), il TAR  contestualizza ancor di più la sua posizione evidenziando che l’articolo 2 della Cost. va letto anche  in correlazione con la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (Carta di Nizza) anche all’art. 26 (Inserimento delle persone con disabilità) ove dispone che  “L’Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità”.  In questo senso, il Tribunale fa riferimento anche  alla Convenzione ONU delle persone con disabilità  in relazione  all’art. 9 (accessibilità) c.1 che sancisce:     “Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti adottano misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l’accesso all’ambiente fisico, ai trasporti, all’informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali”  “Queste misure, che includono l’identificazione e l’eliminazione di ostacoli e barriere all’accessibilità si applicano, tra l’altro, a:

a) edifici, viabilitĂ , trasporti e altre strutture interne ed esterne, comprese scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoroÍľ

b) ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi informatici e quelli di emergenza”;

Inoltre, sempre con riferimento alla Convezione ONU, l’art. 2 Cost. va letto pure  in relazione all’art. 19 (Vita Indipendente ed inclusione nella società) c.1 che ci parla del diritto alla  libertà di scelta: Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società, anche assicurando che:

  1. le persone con disabilitĂ  abbiano la possibilitĂ  di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione.
  2. le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l’assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione
  3. i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni”.

1.6.1.4 Il diritto alla privacy inizia a diventare reale tanto da essere anche parte del danno?

Un fatto importantissimo  è che – secondo le Corti – l’articolo 2 della Cost. va letto  anche collegandolo alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo  (CEDU)  che all’art. 8  commi 1 e 2 – per “come interpretato evolutivamente dalla Corte di Strasburgo” (Cfr.  Cass. Civ., Sez. III, 12.12.2008 n. 29191   e sent. 12 aprile del 2012, n. 755 del TAR di Palermo)  –  stabilisce che  “Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza”. “Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui”.

Nel caso specifico sottoposto al TAR di Palermo nel 2012, appare evidente che anche il cd. “diritto alla privacy” – che rientra nei diritti umani fondamentali – è stato violato. Infatti, la riduzione drastica delle prestazioni assistenziali ha sconvolto la “vita privata e familiare dell’uomo con disabilità”  incidendo sulla sua  condizione psico-fisica impedendogli le normali attività quotidiane. Dunque, l’impatto sull’interessato  ha coinvolto la sua salute, la sua sfera morale e la sua libertà individuale la quale,  è legata indissolubilmente anche al diritto alla privacy. Tanto più che dalla sentenza emerge anche che una tale situazione – che poteva essere evitata dalla Pubblica Amministrazione se non avesse avuto un comportamento omissivo trasformato poi in tagli alle prestazioni – nei fatti è stata una vera e propria ingerenza illegittima nella vita dell’uomo.

Una considerazione: riconoscere  da parte del Tribunale che è stata violata la vita privata dell’uomo proprio limitandogli il diritto all’assistenza, mi permettere di collegare la  sentenza palermitana ad una mia teoria esposta in un articolo nel quale,  con riferimento però allo specifico tema dell’assistenza cd. indiretta (cioè quella erogata con un operatore scelto direttamente dall’interessato), mi chiedevo se negare quel tipo di prestazioni poteva finalmente dare effettività al diritto alla privacy come diritto umano fondamentale  – inscindibile da tutti gli altri diritti fondamentali –  fino a configurare una vera e propria ipotesi di reato in caso di violazione (cfr. in: “imporre l’operatore e negare l’assistenza indiretta è reato….?….”.

Specificatamente, in quell’occasione facevo rifermento alla libertà di scelta della persona con disabilità rispetto all’operatore da cui farsi assistere ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992 e  della Convenzione ONU sulle persone con disabilità che all’articolo 19 (vita indipendente) ci parla proprio di questa libertà. Dalla compressione della  libertà di scelta dunque,  ipotizzavo  anche  un reato  per violazione del diritto alla privacy ai sensi dell’art. 22 c. della Convenzione ONU che ne sottolinea l’inviolabilità in quanto diritto umano anche delle persone con disabilità. In quel caso, in particolare,  affrontavo l’”interferenza arbitraria o illegale nella vita privata e nella propria casa”,   la dove la persona con disabilità è costretta – a causa dell’ imposizione degli operatori da parte degli Enti pubblici e da necessità – ad aprire la porta e farsi mettere addosso le mani da chiunque. Una costrizione che mi ha permesso di far riferimento all’art. 615 bis del nostro codice penale il quale chiarisce che attraverso l’ interferenza nella vita privata, viene messa in pericolo la riservatezza dei rapporti umani della persona che nei luoghi domestici  si svolgono. Inoltre, l’art. 614 del codice penale stabilisce che nella violazione di domicilio viene messa in pericolo la “integrità territoriale” della sfera della casa altrui, che è un luogo sacrosanto e inviolabile contro la propria volontà ma lo è  anche nel caso in cui  tale volontà  è in realtà  costretta da necessità ogni volta che si sarebbe potuto scegliere diversamente. A seguire, guardavo  ai principi massimi del nostro ordinamento e cioè, all’articolo 14 della Costituzione che a monte sancisce l’inviolabilità del domicilio e la protezione della casa come regno personale e della propria famiglia. Ma prendevo a riferimento anche  l’articolo 13 della Costituzione  estendendolo al diritto alla vita privata  laddove afferma l’inviolabilità della libertà personale garantendo la persona da ogni “indebita intromissione” nella sua “sfera psichica e fisica”……

Sempre in quell’articolo – anche se partendo da presupposti diversi – prendevo come riferimento di base l’articolo 2 della Costituzione (Cass. Civ., Sez. III, 12.12.2008 n. 29191 e sent. 12 aprile del 2012, n. 755 del TAR di Palermo) utilizzandolo come “cornice unica” della normativa di cui ho parlato fino ad ora. Infatti, con questo articolo la nostra Carta Costituzionale mette la persona al centro dell’ordinamento giuridico, riconoscendo e garantendo i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia a livello sociale.       Perciò, scrivevo, anche la vita privata deve  essere assicurata ed è riconosciuta come un diritto protetto costituzionalmente.

Non solo: nell’articolo sostenevo che anche l’articolo 3, secondo comma, della Costituzione, il quale  sancisce la “garanzia relativa al pieno sviluppo della persona umana” (aspetto fondamentale di cui tener conto quando si ipotizza un danno esistenziale come si è finora visto) , sembra poter comprendere il diritto alla privacy.  In quello scritto, dopo una disamina, ponevo – tra le altre – le seguenti domande:

  1. Può il decisore pubblico limitare la libertà di scelta del cittadino e di fatto violarlo nella sua sfera privata sia fisica (indubbiamente anche psichica) che di relazione?…..
  2. Può il decisore pubblico (…..) violare il corpo, gli ambienti e gli equilibri familiari della persona?

Domande che sorgono   anche guardando indietro nel tempo alla  sentenza del TAR di Palermo del 2012  per aspetti diversi (contesto della situazione specifica) ma uguali ove  è riconosciuto il danno sia esistenziale (libertà, relazione con gli altri, atti di vita quotidiana, aspetto morale) che biologico (aspetto psico-fisico). Ma anche quesiti che ci continuiamo a porre considerando che il presupposto degli abusi a determinate categorie di persone è sempre  un’azione indebita della Pubblica Amministrazione attraverso il  taglio della prestazioni assistenziali di qualunque tipo esse siano.

Tanto che, come già detto, anche il TAR di Palermo  riferimento  al diritto alla privacy  (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo  (CEDU)  che all’art. 8  commi 1 e 2)  perché nei fatti – rispetto alla situazione  del ricorrente – si son dimostrate le conseguenze del fatto  che l’ingerenza della Pubblica Amministrazione – tra le altre cose –   ha ampiamente violato la sfera della persona sotto questo punto di vista. Anche in questo caso emerge chiaramente si è violato il corpo dell’uomo (sfera psico-fisica) nonché gli  equilibri familiari dello stesso condizionandone il vivere negli ambienti domestici ed esterni. Perciò anche la violazione della privacy del ricorrente è parte del danno riconosciuto dalla Corte.

E allora la teoria a favore della tutela della privacy che ipotizzavo in   “imporre l’operatore e negare l’assistenza indiretta è reato….?….” (che scrivevo in un tempo successivo  alla sentenza perché ne  sono venuta a conoscenza solo successivamente a quella teoria) si può arricchire normativamente  riferendoci anche alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo  (CEDU), art. 8  commi 1 e 2,  come pure  dell’elemento dell’eventualità di  danno esistenziale e biologico rispetto alle prestazioni assistenziali rivolte alle persone con disabilità in quanto, anche la violazione della privacy costituisce presupposto di danno.  E’ il Tar di Palermo che  ha reso tutto questo concreto e rivendicabile.

1.7 La libertà di scelta è un’utopia o le Corti hanno iniziato a renderla effettiva per le persone con disabilità?: la suprema Corte di Cassazione.

Partendo dal danno esistenziale riconosciuto alle persone con disabilità (sent. 12 aprile del 2012, n. 755 del TAR di Palermo)  in caso di mancata o limitata erogazione delle prestazioni assistenziali,  la mia attenzione è andata su una sentenza del 2013 proveniente da un altro Tribunale. In questo senso,  non posso far a meno di pensare che quella del TAR di Palermo possa aver fatto in un certo senso da apripista. Infatti, la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 19963 del 30 agosto 2013, ha sancito il diritto ad un indennizzo per danno esistenziale per chi riporta un grave handicap, in seguito a un incidente, al punto che la sua vita di relazione viene compromessa in modo importante. Un’altra Corte dunque,  viene di nuovo a garantire il diritto al  risarcimento per danni cagionati ad una persona che si ripercuotono soprattutto sul piano della relazione con gli altri e provocano una alterazione della libera scelta. Di nuovo dunque (chiaramente in un altro contesto),  si parla delle persone ponendo l’attenzione sulla “libera scelta individuale” e lo si fa proprio con riferimento alla disabilità.

1.8. Cosa ha accolto il TAR di Palermo 

Il decreto dirigenziale dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, come già visto, è in ultimo annullato dal TAR di Palermo nella parte in cui ha limitato nel tempo  e ridotto l’erogazione delle prestazioni volte al ricorrente e in più, a quest’ultimo è stato riconosciuto un danno biologico ed esistenziale. Ma un altro punto importante è che l’annullamento è  accolto  anche nella parte in cui tale decreto ha considerato  la quota d’indennità statale destinata all’accompagnamento come “indice (cioè valore) per stabilire la capacità economica della persona con disabilità in questione” detraendola dagli importi da corrispondere. Questo è un altro argomento che ci riporta ai giorni nostri e agli abusi in tal senso contenuti nel decreto sul cd. Nuovo ISEE . Situazione che ha portato le persone con disabilità e le famiglie a ricorrere al TAR contro tale decreto su vari punti  tra cui quello che l’indennità di accompagnamento non è indice di reddito (cfr. in  Governo: analisi personale delle dichiarazioni del commissario alla spending review).

Tuttavia, nonostante i TAR  hanno dato ragione ai ricorrenti, il governo ha ignorato tali sentenze, temporeggiato e continuato ad utilizzare le modalità delle soglie di accesso alle prestazioni fissate in quel decreto (di fatto a danno dei cittadini),  e ha preannunciato  un’azione giudiziaria al Consiglio di Stato.

1.9 Cosa non ha accolto il TAR di Palermo

La Regione Sicilia, allo scopo di contenere la spesa pubblica, ha stabilito per l’assistenza personale volta alla vita autodeterminata delle persone con disabilità grave, un tetto annuo abbastanza alto rispetto anche ad altre Regioni d’Italia (decreto assessoriale n. 28 del 17 gennaio 2011). Il Tar della Sicilia ha ritenuto legittimo che nel Decreto  sia stato stabilito un tetto annuale massimo per tale finanziamento al fine di contenere la spesa pubblica sanitaria e data la scarsità delle risorse disponibili. Inoltre, secondo la Corte, fissare un tetto ha lo scopo di garantire l’”imparzialità e la parità di trattamento” nell’ erogazione dei contributi e, perciò,  non è sindacabile nel merito da parte del giudice amministrativo. In questo senso la Corte riconosce all’Ente Pubblico un’alta discrezionalità nel paragonare e decidere su esigenze aventi entrambe garanzia costituzionale e cioè, l’assistenza sanitaria da erogare e garantire  e la relativa copertura di bilancio.

Il Tribunale sottolinea che questa discrezionalità non ha alcun profilo di “manifesta illogicità” (quindi ritiene la scelta della Pubblica Amministrazione logica sul piano di diritto e di fatto nel caso concreto dell’uomo), né che il richiedente l’assistenza sanitaria può vantare un diritto soggettivo all’elargizione di una contribuzione minima   proprio per la necessità di bilanciamento di entrambi gli interessi (l’assistenza sanitaria per l’interessato e la disponibilità di risorse dell’Ente Pubblico). La mancanza di un diritto soggettivo all’assistenza sanitaria è il  punto dolente rispetto alla  sottrazione dei diritti fondamentali alle persone con disabilità che ho affrontato esaminando lesuccessive sentenze    n. 154-156-157 del 2015 del TAR Piemonte.

Nell’articolo “Assistenza domiciliare non professionale: un diritto garantito a metà e non sempre. L’inganno socio-sanitario” ho sottolineato che il trasferimento di tutta una serie di prestazioni all’area integrata socio sanitaria –  tra cui quelle rivolte alle persone non autosufficienti e all’assistenza –  ha comportato che una parte degli interventi sono un diritto esigibile in quanto di natura sanitaria  e, dunque, a carico del SSN.

Mentre, a tutt’oggi, l’altra parte degli interventi sono considerati di natura sociale quindi  a  carico dell’utente e/o con un’integrazione è a carico del Comune, senza che la normativa statale (compresa la legge 328 del 2000 di Riforma dell’assistenza) definisca alcun diritto soggettivo a beneficiarne. Da ricordare poi che  solo con  la legge finanziaria del 2003 si è riconquistata  in parte l’esigibilità del diritto  a determinati interventi. Infatti,  prima del 1985 si aveva la  piena esigibilità delle prestazioni ma, a seguito di  scellerati provvedimenti normativi, questo presupposto è stato addirittura soppresso.

Dunque il TAR del Piemonte nel 2015, ribadisce questa esigibilità almeno della  parte sanitaria dell’assistenza leggendo la legge nazionale alla luce dei principi della Costituzione nonché della Corte Costituzionale e di altre sentenze di Tribunali Amministrativi. Invece,  la precedente sentenza del TAR di Palermo (presa in esame in questo scritto)  nel 2012  nega al ricorrente  tale esigibilità  – attraverso la riduzione  indebita delle prestazioni –  motivandola collegandola alle esigenze di copertura di bilancio. Una circostanza non solo criticabile ma oggi anche contestabile perché il    TAR del Piemonte – nel 2015 – non solo ha chiarito che una parte dell’assistenza sanitaria rientra nei Lea e va garantita, ma  ha anche  ribadito  che le politiche di risparmio “non possono comprimere i diritti umani”. La Corte Piemontese ha  evidenziato  che  laddove  l’esecuzione del programma di solidarietà sancito nella Costituzione incontra ostacoli di tipo economico-finanziario per l’obiettiva carenza di risorse da stanziare e/o in caso di accordi di rientro da deficit, il rimedio più immediato non è la violazione dei LEA negandoli, ma è una “diversa allocazione delle risorse disponibili” (come stabilito anche dalla sent. 36/2013 della Corte Costituzionale). Cfr. “Assistenza domiciliare non professionale: un diritto garantito a metà e non sempre. L’inganno socio-sanitario”.

Anche il fatto che la posizione del TAR di Palermo è dettata da esigenze di “imparzialità e parità di trattamento” è criticabile proprio perché queste non guardano all’”esigenza personale” dell’interessato ma mirano esclusivamente a un “livellamento” generale che poggia sulle risorse disponibili. Questo è un errore (pari diritto con gli altri e risorse disponibili) che fa anche ilTribunale Civile di Ascoli Piceno per la parte sociale delle prestazioni.  Nonostante infatti  la  sent. del 22/01/2014, RG. n. 761/2013 del Tribunale marchigiano ha stabilito che “negare le prestazioni sociali è discriminazione”, questa tutela appare  non pienamente efficace. Infatti, tra le varie contraddizioni esposte nell’articolo  “Assistenza e discriminazione: un passo avanti ma non abbassate la guardia”,  in quell’occasione il Giudice prima ha sottolineato che “anche in caso di risorse scarse gli Enti Pubblici obbligati – in situazioni di disagio – a trovare un accomodamento ragionevole per non creare esclusione sociale”. Certamente  questo è importante perché anche in questa sentenza si supera  la scusa degli Enti Pubblici che si dicono costretti al  “taglio delle prestazioni perché non ci sono i soli” e in più si riconosce (ai sensi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità) il loro obbligo a cercare un “adattamento ragionevole” rispetto alle esigenze di vita della persona. Tuttavia, il Giudice ha  poi   accolto  come non discriminatorio  che alla persona con disabilità  sono state concesse un “massimo di 8 ore settimanali” (un’ora e mezza al giorno)  di assistenza  per la cura della propria igiene personale e della propria casa.  In altre parole, il Giudice ha ritenuto congrui il tetto di ore fissato dal Comune  in base alle risorse scarse disponibili e ad una parità di trattamento “omologante” non preoccupandosi di verificare se quel quantum cosi basso fosse veramente rispondente alle esigenze della persona e se in concreto fosse sufficiente – tanto da costituire un appropriato adattamento ragionevole – a non creare l’esclusione sociale dell’interessato e a garantirgli la possibilità di vivere una esistenza dignitosa.   In tal senso si vedano i molti  dubbi  che ho evidenziato nell’articolo “Assistenza domiciliare non professionale: un diritto garantito a metà e non sempre. L’inganno socio-sanitario”.

Fermo restando che se si volesse veramente non discriminare e superare tutto questo, l’area sociale non dovrebbe proprio riguardare le categorie di utenti – come quelli non autosufficienti nel nostro caso e che usufruiscono di prestazioni “vitali” – che sono state dal 1985 in poi  man mano e ingiustamente comprese nell’area di integrazione socio-sanitaria anziché lasciati nell’ambito della completa tutela della sfera sanitaria nazionale. Tutto questo detto va letto in termini di principio: anche se al ricorrente la Pubblica Amministrazione ha  riconosciuto  un importo massimo annuale che è il triplo o il quadruplo di quanto è stato stabilito in altre regioni d’Italia, quello che bisogna capire è che va guardata l’esigenza personale di chi ha bisogno di certe prestazioni e che non ci può essere “scelta” dell’Ente Locale su “se” concederle e/o su “quanto concedere” tra una realtà territoriale e l’altra. Questa è una disomogeneità su territorio nazionale inaccettabile di fronte a quelle che sono senza dubbio esigenze vitali di alcune persone e diritti umani fondamentali. Una disomogeneità che però è stata resa possibile dalla riforma del Titolo V della Costituzione e da una normativa statale che – come precedentemente abbiamo visto – dal 1985 in poi ha aperto la via all’espulsione di alcune categorie dal godimento di certi diritti.

Concludendo, appare evidente che sulla via tracciata dalle Corti e guardando alla normativa nazionale ed internazionale, oggi possiamo iniziare a credere che la libertà individuale e la libera scelta di come. Dove e con chi  vivere la propria vita  è qualcosa di concreto e si può addirittura rivendicare come danno alla propria esistenza quando negata. Il primo passo è rendersene conto. Il secondo passo invece è partire dal cammino delle Corti, guardare oltre i casi specifici delle sentenze e focalizzare l’attenzione sul fatto che troppo spesso la vita delle persone con disabilità viene ostacolata e sconvolta non solo nell’ambito trattato finora, ma ogni volta che queste vengono escluse da una inclusione vera in ogni ambito sia pubblico che privato.  Ma  oggi, guardando alla normativa e alle Corti,  il diritto e il danno alla libertà individuale appare molto più reale e possibile.

Aprite le ali e liberate la vostra libertĂ 

Eleonora Campus

fonte: http://eleonoracampus.com/2015/06/27/mettete-le-ali-il-diritto-e-il-danno-alla-liberta-e-realta/