di Chiara Bonanno
Nonostante la minaccia del Governo di ricorrere al Consiglio di Stato contro le sentenze del TAR, che hanno riconosciuto che le somme date a titolo risarcitorio e/o compensatorio in virtù di una grave situazione di disabilità non possano in alcun modo esser considerate reddito disponibile, il Governo ha continuato a tergiversare e a prender tempo sperando di riuscire a far cassa sui cittadini più fragili per il maggior tempo possibile.
Purtroppo già alcune persone e famiglie, soprattutto quelle che hanno a che fare con le disabilità più gravi, hanno cominciato a subire gravi danni da questo illecito comportamento. Per questo lo studio del Professor Sorrentino ha provveduto a diffidare il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro del Lavoro ed il Ministro dell’Economia e della Finanza ad applicare la sentenza del TAR Lazio n. 2459 dell’11/2/2015 entro e non oltre 15 giorni. Di fatto già alcune famiglie hanno ottenuto l’ISEE privo delle suddette provvidenze presentandolo direttamente all’INPS.
In ogni caso il Prof. Sorrentino ci invita a richiedere l’ISEE direttamente presso le sedi INPS.
Queste sono le sue raccomandazioni:
«Sebbene diversi enti abbiano prorogato i termini per la presentazione dell’ISEE, seguendo le richieste di moltissimi aderenti al Ricorso Collettivo che ho patrocinato, vi sono ancora numerosi ricorrenti (e non) che sono tenuti a presentare l’ISEE e non sanno come comportarsi. In aggiunta a quanto già vi scrissi a marzo, invito queste persone a tentare anche una diversa strada, ossia quella di presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica – non ad un CAF – ma direttamente all’INPS, senza indicare, nel modulo da compilare, i trattamenti assistenziali, previdenziali o indennitari percepiti ed allegando al suddetto modulo sia la sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. I, n. 2459/2015, sia una nota del seguente tenore: “La sentenza T.A.R. Lazio, Sez. I, n. 2459/2015, che qui si allega, ha annullato il D.P.C.M. n. 159/2013, nella parte in cui ha considerato “redditi” i trattamenti assistenziali, previdenziali o indennitari erogati in favore dei disabili, nonché nella parte in cui ha riconosciuto franchigie differenziate per disabili maggiorenni e minorenni, consentendo un aumento di franchigia solo per questi ultimi, senza considerare l’effettiva situazione familiare del disabile maggiorenne. A seguito di detta sentenza, quindi, da un lato, i trattamenti assistenziali, previdenziali o indennitari erogati in favore dei disabili non possono più essere inclusi nel calcolo dell’indicatore della componente reddituale e, dall’altro, sono certo rimaste ferme, per lo meno nel loro ammontare base, le franchigie indicate nell’art. 4, comma 4, lettera d, del citato Decreto. Si chiede pertanto che codesto Istituto, nel rispetto delle statuizioni giurisdizionali sopra citate, rilasci l’attestazione relativa al mio ISEE senza considerare i trattamenti suddetti percepiti dal mio nucleo familiare entro il termine previsto dal D.P.C.M. n. 159/2013, essendo ogni eventuale omissione o ritardo da parte di codesto Istituto fonte di danno risarcibile, che mi riservo sin ora di chiedere dinanzi alla competente autorità giurisdizionale”. Vi sarei grato di farmi pervenire le risposte dell’INPS a fronte di tali istanze. Inoltre, essendo stata ormai dichiarata la volontà del Governo ad impugnare, ho redatto una diffida formale, che per conoscenza Vi allego.
Cordiali saluti.
Prof. Avv. Federico Sorrentino»
fonte: http://stop-al-nuovo-isee.blogspot.it/2015/06/le-famiglie-disabili-al-contrattacco-il.html