Dopo di noi: analisi della legge

di Chiara Biemme

Riporto l’analisi del testo della legge sul “Dopo di Noi” in quattro parti scritta da Chiara Biemme su Facebook.  In corsivo le analisi di Chiara Biemme con questo carattere le mie di Claudio Cardinale. Sforzatevi di leggerlo è un po’ lungo.

Art. 4(Finalità del Fondo).
” 1. Il Fondo è destinato all’attuazione degli obiettivi di servizio di cui all’articolo 2, comma 2, e,
in particolare, alle seguenti finalità:
(…)
b) realizzare interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza;

Traduzione terra terra per chi “esulta” a questa legge:
Quando la famiglia di una persona con disabilità si troverà in una situazione di emergenza (perdita del lavoro, malattia di un congiunto, una gamba rotta, un ricovero in ospedale del caregiver familiare o anche una situazione più bella come una nuova gravidanza ed un neonatino da accudire) e….si rivolgerà ai Servizi Sociali per chiedere qualche ora in più di assenza si sentirà rispondere che, al solito, non ci sono i soldi per dare assistenza domiciliare MA c’è un fondo appena appena finanziato che prevede la DEPORTAZIONE della persona con disabilità in una “struttura extrafamiliare”, ovvero l’ISTITUZIONALIZZAZIONE.
Evviva! Che bello che è stata approvata questa legge, ora ogni famiglia che ne avrà bisogno saprà come sbarazzarsi velocemente del proprio congiunto.
P.S. non è l’unica “chicca”….prossimamente altre “chicche” di questa legge in arrivo.
(se vi va intanto condividete questa…)

fonte della prima parte: https://www.facebook.com/chiara.biemme/posts/10206195539469635

Nel primo articolo si citano gli articolo 3 e 19 della Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità.

Che scelta curiosa…non trovate?
Perché si citano SOLO quei due articoli, uno molto generale e “sensibilizzante” ed uno, quasi a forza, solo per il suo paragrafo sulla libertà di scelta?
Bella parola la “LIBERTA’ DI SCELTA”….davvero pensate che basta?
Mettiamo il caso che, convintamente, si scegliesse proprio l’istituzionalizzazione…qualsiasi sia la struttura dove si decide di vivere chi CONTROLLERA’ che la qualità di vita della persona con disabilità sia rispettata fino alla fine dei suoi giorni?
Perché….mi spiace ma in questa legge c’è un ASSENZA sospetta: se proprio si dovevano citare gli articoli della Convenzione ONU perché non si è scelto di citare l’art. 12 che OBBLIGA lo Stato ad adottare TUTTE le misure necessarie per tutelare i diritti umani delle persone con disabilità ricoverate in istituto?
E’ un articolo FATTO APPOSTA per una legge come questa, fornisce indicazioni minuziose su ogni sua parte proprio per la tutela dei diritti umani, e spiega anche dettagliatamente COME fare per essere SICURI che nessun ABUSO venga commesso.
Come mai non è stato citato??
Avevo pensato di trascrivervi questo articolo interamente spiegandolo pezzo per pezzo (ndr lo trovate in coda a questo articolo)…ma è scritto in maniera così chiara che non c’è bisogno di ulteriori spiegazioni, basta leggerselo e scoprirete PERCHE’ NON è citato in questa legge.

Già che ci siete, tanto ormai la Convenzione l’avete sotto gli occhi, date anche un’occhiata all’art.14, 15, 16 e 17….anche quelli sono articoli molto dettagliati ed INDISPENSABILI per chi sceglie l’istituzionalizzazione. Non sarebbe stato importante citarli?
Come mai non lo hanno fatto?
Non c’era abbastanza spazio?

fonte della seconda parte: https://www.facebook.com/chiara.biemme/posts/10206198941114674

Al secondo articolo si chiarisce che la legge nasce per garantire “assistenza, cura e protezione” alle persone con disabilità rimaste senza genitori. Non famigliari stretti, badate bene, ovviamente non “caregiver familiari” (privi di riconoscimento del loro status in Italia, e che possono essere partner, fratelli, figli ecc) ma ORFANI di entrambi i genitori.
Ho letto in giro che ci sono persone con disabilità che esultano per questa legge….toc toc, dico a voi: guardate che se non sono crepati entrambi i genitori questi fondi non vi riguardano!
Anzi no, sbaglio, non riguarda solo i genitori morti ma anche quelli che “non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza”.
E qua, cari i miei colleghi genitori, e lo dico da assistente sociale con una più che trentennale esperienza nei servizi sociali, si apre un mondo.
Prima di tutto si parla di incapacità di “ASSISTENZA”, quindi non si parla d’incapacità assolvere al proprio RUOLO GENITORIALE, che è soprattutto fatto di supporto affettivo, psicologico, di vigilanza e sostegno….no. Si parla proprio solo di INCAPACITA’ DI FORNIRE L’ASSISTENZA necessaria ad una persona con disabilità grave.
Guardate miei colleghi familiari e persone con disabilità che esultate per questa legge che con questo articolo si sancisce una cosa mica da poco: la RESPONSABILITA’ dell’ASSISTENZA di una persona con disabilità grave è dei genitori.
Non dello Stato.
PUNTO.
Completo la “chicca” con un’altra osservazione: questa legge è l’UNICA legge che crea un fondo STABILE per l’ASSISTENZA alle persone con disabilità, quindi che non deve essere rifinanziata di volta in volta a seconda degli “umori politici” del momento.
E questi soldi servono, lo ribadiscono in ogni parte di questa legge, per finanziare le STRUTTURE (leggasi istituti, piccoli o grandi e con nomi simpatici sempre quella roba là è): in NESSUNA PARTE di questa legge si parla di assistenza domiciliare.
Questa legge, di fatto, sancisce LA FINE DELL’ ESIGIBILITA’ DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE in Italia.

fonte della terza parte: https://www.facebook.com/chiara.biemme/posts/10206203637072070

Link al testo della Disegno di Legge sul Dopo di Noi lo trovate qui

Link del testo della Convenzione ONU sulle persone con disabilità

Articolo 12

Uguale riconoscimento dinanzi alla legge

Gli Stati Parti riaffermano che le persone con disabilità hanno il diritto al riconoscimento in ogni luogo della loro personalità giuridica.

Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità godono della capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita.

Gli Stati Parti adottano misure adeguate per consentire l’accesso da parte delle persone con disabilità al sostegno di cui dovessero necessitare per esercitare la propria capacità giuridica.

Gli Stati Parti assicurano che tutte le misure relative all’esercizio della capacità giuridica forniscano adeguate ed efficaci garanzie per prevenire abusi in conformità alle norme internazionali sui diritti umani. Tali garanzie devono assicurare che le misure relative all’esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario. Queste garanzie devono essere proporzionate al grado in cui le suddette misure incidono sui diritti e sugli interessi delle persone.

Sulla base di quanto disposto nel presente articolo, gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate ed efficaci per garantire l’uguale diritto delle persone con disabilità alla proprietà o ad ereditarla, al controllo dei propri affari finanziari e ad avere pari accesso a prestiti bancari, mutui e altre forme di credito finanziario, e assicurano che le persone con disabilità non vengano arbitrariamente private della loro proprietà

Articolo 14

Libertà e sicurezza della persona

Gli Stati Parti garantiscono che le persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri

(a) godano del diritto alla libertà e alla sicurezza personale;

(b) non siano private della loro libertà illegalmente o arbitrariamente, che qualsiasi privazione della libertà sia conforme alla legge e che l’esistenza di una disabilità non giustifichi in nessun caso una privazione della libertà.

Gli Stati Parti assicurano che, nel caso in cui le persone con disabilità siano private della libertà a seguito di qualsiasi procedura, esse abbiano diritto su base di uguaglianza con gli altri, alle garanzie previste dalle norme internazionali sui diritti umani e siano trattate conformemente agli scopi ed ai principi della presente Convenzione, compreso quello di ricevere un accomodamento ragionevole.

Articolo 15

Diritto di non essere sottoposto a tortura, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti

Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. In particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il proprio libero consenso, a sperimentazioni mediche o scientifiche.

Gli Stati Parti adottano tutte le misure legislative, amministrative, giudiziarie o di altra natura idonee ad impedire che persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, siano sottoposte a tortura, a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti

Articolo 16

Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti

Gli Stati Parti adottano tutte le misure legislative, amministrative, sociali, educative e di altra natura adeguate a proteggere le persone con disabilità, all’interno e all’esterno della loro dimora, contro ogni forma di sfruttamento, di violenza e di abuso, compresi gli aspetti di genere.

Gli Stati Parti adottano altresì tutte le misure adeguate ad impedire

ogni forma di sfruttamento, di violenza e di maltrattamento, assicurando, segnatamente alle persone con disabilità, alle loro famiglie ed a coloro che se ne prendono cura, appropriate forme di assistenza e sostegno adatte al genere ed all’età, anche mettendo a disposizione informazioni e servizi educativi sulle modalità per evitare, riconoscere e denunciare casi di sfruttamento, violenza e abuso. Gli Stati Parti assicurano che i servizi di protezione tengano conto dell’età, del genere e della disabilità.

Allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento violenza e abuso, gli Stati Parti assicurano che tutte le strutture e i programmi destinati alle persone con disabilità siano effettivamente controllati da autorità indipendenti.

Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate per facilitare il recupero fisico, cognitivo e psicologico, la riabilitazione e la reintegrazione sociale delle persone con disabilità vittime di qualsiasi forma di sfruttamento, violenza o maltrattamento, in particolare prevedendo servizi di protezione. Il recupero e la reintegrazione devono aver luogo in un ambiente che promuova la salute, il benessere, l’autostima, la dignità e l’autonomia della persona e che prenda in considerazione le esigenze specifiche legate al genere ed all’età.

Gli Stati Parti devono adottare una legislazione e delle politiche efficaci, ivi comprese una legislazione e delle politiche specifiche per le donne ed i minori, per garantire che i casi di sfruttamento, di violenza e di abuso contro persone con disabilità siano identificati, indagati e, ove del caso, perseguiti.

Articolo 17

Protezione dell’integrità della persona

Ogni persona con disabilità ha diritto al rispetto della propria integrità fisica e mentale su base di uguaglianza con gli altri.